Esistono alcune condizioni per cui è possibile chiedere la riduzione del canone d’affitto: il proprietario dell’immobile non può dire di no.
Vivere in una casa in affitto ha dei pro e dei contro. Sicuramente è vantaggioso quando è necessario abitare in una città per un periodo provvisorio oppure quando non si è ancora trovata la casa dei propri sogni d’acquistare. Una volta scelto l’immobile è possibile dover fronteggiare alcuni disagi legati soprattutto al condominio. Può infatti succedere di prendere un affitto un appartamento, situato ovviamente in un palazzo con vari inquilini, e ritrovarsi impossibilitati a godere di tutti gli ambienti in dotazione a causa d’eventi esterni.
In questi ultimi anni molti palazzi hanno approfittato dei bonus concessi dallo stato per la ristrutturazione esterna. Per questo in moltissime città italiane, sia quelle principali che di provincia, sono apparsi ponteggi e cantieri. Questi lavori hanno apportato una serie di vantaggi ai vari spazi comuni, ma hanno anche creato dei problemi di convivenza fra condomini, impedendo di poter usufruire totalmente del bene. Se quest’ultimo è di proprietà non si può far altro che attendere, ma se invece la casa è stata data in affitto l’inquilino potrà fare delle richieste a suo vantaggio al titolare dell’immobile.
Riduzione del canone d’affitto a causa dei ponteggi
La legge prevede che l’affittuario possa chiedere la riduzione del canone d’affitto se si verificano determinate condizioni. Com’è noto l’inquilino non può opporsi ai lavori per riparazioni urgenti anche se questi limitano il godimento del bene. Tuttavia se le operazioni si prolungano per più di 1/6 della durata della locazione o oltre 20 giorni, l’inquilino può chiedere la riduzione del canone d’affitto, riduzione che dovrà essere proporzionata alla durata del mancato godimento.
Una recente sentenza del tribunale di Pisa ha stabilito che in caso di ponteggi, che impediscono il godimento dell’immobile affittato l’inquilino potrà chiedere la riduzione del canone. Ovviamente non potrà decidere autonomamente, ma dovrà pagare l’importo stabilito e in seguito il proprietario renderà la somma che dovrà essere proporzionata alla durata dell’impedimento.
Da rilevare che questo principio non si applica alle locazione degli esercizi commerciali. I titolari di negozi, la cui attività è pregiudicata da un’impalcatura potranno richiedere un risarcimento danni al condominio. Risarcimento attuo a compensare l’eventuali perdite provocate dalla presenza dei ponteggi. Inoltre è bene sottolineare che ogni affittuario gode d’una serie di diritti soprattutto quando l’appartamento è situato in un condominio.